Chiedere il rilascio o il rinnovo della carta d'identità cartacea

Descrizione

Chiedere il rilascio o il rinnovo della carta d'identità cartacea

La carta d'identità è un documento di riconoscimento strettamente personale. Contiene i dati anagrafici e altri elementi utili a identificare la persona a cui tale documento si riferisce.

Può essere rinnovata a partire dal 180° giorno antecedente la data di scadenza prevista. Se varia la professione, la residenza o i dati concernenti lo stato civile non è rilasciata una nuova carta d'identità.

È possibile chiedere il duplicato per:

  • smarrimento o furto: occorre fare la denuncia presso la questura o i Carabinieri dichiarando il numero del documento originale
  • deterioramento: è necessario consegnare al Comune la carta d’identità deteriorata assieme alla documentazione chiesta per il nuovo rilascio
  • cambiamento dei seguenti dati personali: nome, cognome, data di nascita, luogo di nascita, acquisizione della cittadinanza italiana e sesso. 

Attenzione: Come previsto dal Decreto legge 19/08/2015, n. 78 e dalle disposizioni ministeriali, dal 2019 è divenuta obbligatoria per tutti la Carta d'identità elettronica (CIE). Le carte d'identità in formato cartaceo rilasciate in precedenza rimarranno valide fino alla loro data di scadenza. Tuttavia, il rilascio del modello cartaceo rimarrà eccezionalmente consentito solo in caso di reale e documentata urgenza per motivi di viaggio, salute, consultazione elettorale, partecipazioni a concorsi o gare pubbliche. La carta d'identità in formato cartaceo potrà essere rilasciata anche nel caso in cui il cittadino sia iscritto nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE).”

Approfondimenti

Il periodo di validità della carta d'identità varia a seconda dell'età del richiedente (Regio Decreto 18/06/1931, n 773, art. 3 come modificato dal Decreto legge 13/05/2011, n. 70, art. 10):

  • valedieci anni (dal 2008) per tutti i maggiorenni
  • vale cinque anni per i minori di età compresa tra i tre e i 18 anni
  • vale tre anni per i minori di età inferiore ai tre anni.

Tutte le carte d'identità rilasciate o rinnovate dopo il 10/02/2012 valgono dieci anni più i giorni che mancano per arrivare alla data di nascita del titolare.
Per esempio, se il proprio compleanno è il 29 ottobre e la carta d’identità è rilasciata il 23 febbraio 2012, la carta non scade il 23 febbraio 2022 ma è valida fino al 29 ottobre 2022.

Con Decreto legge 17/03/2020, n. 18, art. 104 è stata prevista una proroga al periodo di validità, a causa dell' emergenza sanitaria Covid-19. I documenti di riconoscimento e d'identità con scadenza dal 31 gennaio 2020 restano validi fino al 30 aprile 2021. Resta ferma, invece, la data di scadenza indicata nel documento ai fini dell'espatrio.

È rilasciata dal Comune di residenza ai cittadini italiani residenti in Italia o all’estero e ai cittadini comunitari ed extracomunitari residenti in Italia. Non è previsto il rilascio della carta d'identità ai cittadini comunitari ed extracomunitari non residenti in Italia.

Per i cittadini residenti in un altro Comune, o iscritti all'anagrafe della popolazione italiana residente all'estero (AIRE) di un altro Comune, occorre compilare apposita domanda. Il Comune provvederà a chiedere il nulla-osta al Comune di residenza (o di iscrizione all'AIRE): occorre quindi attendere la risposta prima di procedere al rilascio.

Verrà rilasciata solo in caso di reale e comprovata urgenza segnalata dal richiedente con idonea documentazione giustificativa.

Per i cittadini italiani la carta di identità ha lo stesso valore del passaporto, se usata per espatriare nei paesi dell'Unione Europea e in altri paesi coi quali esistono appositi accordi (Paesi dell'Area Schengen). In particolare:

  • per i cittadini italiani maggiorenni la carta d'identità è valida per l'espatrio, purché dichiarino di non trovarsi nelle particolari condizioni che, per legge, impediscono il rilascio del passaporto
  • per i cittadini italiani minorenni o interdetti la carta d'identità può essere resa valida per l'espatrio con l'assenso di entrambi i genitori o del tutore o con il nulla osta del giudice tutelare
  • per i cittadini comunitari ed extracomunitari residenti in Italia la carta d’identità non è valida per l’espatrio.

Sulla carta d'identità valida per l'espatrio non compare nessuna dicitura particolare. Al contrario, sulla carta d'identità non valida per l'espatrio compare la dicitura "non valida per l'espatrio".

È buona regola, prima di recarsi in Paesi esteri, informarsi presso le Rappresentanze diplomatico-consolari presenti in Italia sui documenti chiesti per l’ingresso: gli accordi internazionali fra l'Italia e gli altri Paesi possono cambiare.

Il documento può essere rilasciato fin dalla nascita.

Per i cittadini italiani minorenni la carta di identità può essere rilasciata valida per l’espatrio, se vi è l’assenso di entrambi i genitori. Se manca l'assenso di uno dei genitori, occorre il nulla osta del giudice tutelare. Se il genitore esercita in modo esclusivo la potestà genitorialie (vedovo/a oppure il bambino è stato riconosciuto solo dal padre o dalla madre), non necessita del nulla osta (Legge 21/11/1967, n. 1185, art. 3, com. b). L'autorizzazione del giudice tutelare non occorre per i genitori naturali conviventi.

La carta d'identità rilasciata a cittadini minorenni deve riportare la firma del titolare che abbia compiuto dodici anni, salvo i casi di impossibilità a sottoscrivere. 

Tutti i cittadini minorenni, per viaggiare, devono possedere un documento personale valido per l'espatrio: il passaporto o la carta di identità valida per l'espatrio.

Fino al compimento dei 14 anni, i minori italiani possono espatriare solo se:

  • accompagnati da almeno un genitore o con chi ne fa le veci (ad esempio il tutore esercente la potestà genitoriale). In questo caso sul documento del minore devono essere riportati i nomi dei genitori o del tutore. In alternativa i genitori dovranno esibire al momento dell'espatrio l'estratto di nascita del minore completo di paternità e maternità. Tutto ciò è necessario per impedire espatri illegali di minori per conto di terzi
  • affidati a un accompagnatore munito di dichiarazione di accompagno da compilare in Questura
  • affidato con dichiarazione di accompagno dai genitori o dagli esercenti la potestà genitoriale a un ente (ad esempio la compagnia aerea) da compilare in questura.

Compiuti i 14 anni, i minori italiani possono viaggiare senza accompagnatori.

Per ulteriori informazioni, consulta il sito della Polizia di Stato.

I cittadini iscritti all'AIRE possono chiedere la carta d'identità al Comune di iscrizione oppure, se abilitato, al Consolato italiano competente.

Le rappresentanze consolari attualmente abilitate sono quelle dei paesi dell’Unione Europea e quelle di Svizzera, Norvegia, Principato di Monaco, San Marino e Santa Sede - Città del Vaticano.